Ecobonus al 110% convertito in legge, ma ci sono delle modifiche
Stai pensando di approfittare del nuovo ecobonus e ristrutturare?
Allora saprai che il Decreto Rilancio, che contiene il famoso superbonus, è stato convertito in legge.
Adesso il quadro è un po’ più chiaro e le modifiche del Ecobonus al 110% sembrano chiare in parte agli esperti del settore.
Ma non è lo stesso per i privati che vogliono ristrutturare con le nuove condizioni.
Ecco perché ho scritto questo articolo.
Ma attenzione, doverosa premessa: anche se è sedimentato l’Ecobonus con le nuove modifiche, mancano ancora i decreti attuativi dell’Agenzia delle Entrate. Questi indicheranno come si dovrà procedere operativamente nella pratica.
Avevo già scritto in questo blog riguardo al nuovo bonus (e allo sconto in fattura e la cessione del credito).
Ma oggi le cose sono leggermente cambiate.
Andiamo con ordine, questi sono 6 aggiornamenti che devi assolutamente sapere se vuoi ristrutturare col Superbonus al 110%:

1 – Chi può beneficiare dell’Ecobonus con le modifiche:
Sono state allargate le maglie dei soggetti che possono richiedere il super-ecobonus al 110%.
Quindi oltre alle categorie già presenti, ossia:
- condomìni;
- persone fisiche;
- istituiti autonomi di case popolari;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa…
Adesso rientrano anche:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (associazioni di volontariato ad es.);
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro.
Per questi soggetti è stato introdotto il limite 2 unità immobiliari come massimo.
2 – Su quali edifici si applica l’Ecobonus con le modifiche nuove?
Anche queste modifiche al superbonus sono state fatte, credo, per far rientrare più immobili possibili.
Infatti adesso come tipologia di edifici ci sono anche:
- le singole unità immobiliari (che prima erano in sostanza escluse);
- le seconde case (non c’è più il limite per gli edifici unifamiliare per abitazione principale) ma con condizioni aggiuntive.
Sono state escluse però le abitazioni di elevato pregio e di lusso.
In particolare si dice nella legge che sono fuori le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: abitazioni in ville;
- A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
3 – Quali lavori è possibile detrarre con il nuovo Ecobonus al 110%?
In questo terzo punto delle modifiche al superbonus sono cambiate un po’ di cose.
I lavori detraibili sono sostanzialmente gli stessi (con qualche eccezione che vediamo subito).
Cambiano però i beneficiari e spesa massima a seconda della tipologia di intervento.
Anche qui, con calma e con ordine. Procediamo per tipologia (COSA) e ci associamo man mano i beneficiari (CHI) e i tetto di spesa (QUANTO).
Premessa – Le tipologie di lavori dell’Ecobonus con modifiche sono 4.
Le divido per
- “trainanti” (lavori su cui è possibile applicare la detrazione anche se fossero fatti da soli)
- “non trainanti” (lavori che vanno associati a quelli trainanti per essere detratti alle condizioni del nuovo superbonus al 110% con modifiche)
Tipologia 1 > ISOLAMENTO TERMICO

Quali interventi rientrano?
Rientrano nell’Ecobonus con modifiche tutti i lavori che prevedono la realizzazione di un isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi adesso anche i tetti a solaio e a spiovente sono ammessi).
A patto che questo isolamento venga fatto in almeno il 25% della superficie disperdente lorda.
Ho chiarito meglio il concetto qui.
Chi può accedere?
Edifici o unità immobiliari in edifici plurifamiliari, che siano funzionalmente indipendenti e abbiamo 1 o più accessi autonomi all’esterno.
Quanto è il tetto di spesa?
Qui arrivano le novità, nelle modifiche dell’ecobonus al 110% sono stati introdotti questi scaglioni per ogni tipologia di intervento. Ecco i tre tetti di spesa per quanto riguarda l’isolamento termico:
- “€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.”
Ti ricordo che per accedere ci deve essere un miglioramento di almeno 2 classi di efficienza energetica dell’edificio (valutate prima e dopo).
I materiali isolanti inoltre devono rispettare i criteri del Ministero dell’ambiente.
> La tipologia numero 1 è “trainante”.
Tipologia 2 > SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER CONDOMINI
Quali interventi rientrano?
Qui non è cambiato nulla. Rientrano nel nuovo ecobonus al 110% con modifiche i lavori per: la sostituzione di impianti di riscaldamento (invernale) già esistenti, con impianti centralizzati di riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda sanitaria.
Compresa è anche la sostituzione con pompe di calore, impianti ibridi o geotermici anche associati a impianti fotovoltaici.
Chi può accedere?
In questa tipologia particolare possono accedere solo gli edifici condominiali.
Quanto è il tetto di spesa?
Questo aspetto è cambiato per l’ecobonus con le modifiche.
Per il superbonus la detrazione è calcolata su un massimo di spesa di:
- € 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- € 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Ricordo che possono essere detratte anche le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.
> La tipologia numero 2 è “trainante”.
Tipologia 3 > SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PER UNIFAMILIARI e INDIPENDENTI
Quali interventi rientrano?
Qui la conversione in legge dell’ecobonus ha cambiato un dettaglio, che evidenzio in rosso. Sono sempre lavori per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria… ma anche a condensazione, a patto che siano con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto.
Chi può accedere?
Questa tipologia è specifica per edifici unifamiliari o “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. Tutto uguale.
Quanto è il tetto di spesa?
Qui si applica il concetto che prima era spalmato su tutto il nuovo ecobonus al 110%, adesso la spesa massima è di € 30.000 per unità immobiliare.
Come sopra, possono essere detratte anche le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto.
> Anche la tipologia numero 3 è “trainante”.
Tipologia 4 > VARIE ED EVENTUALI
Qui la questione è un po’ più complicata come riferimenti sul testo di legge, cerco di semplificare molto per capirci. La sostanza non è cambiata con le nuove modifiche sull’ecobonus 110%.
Quali interventi rientrano?
Il superbonus al 110% può essere applicato anche ad altri interventi di efficientamento energetico, in particolare a quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n 63 del 2013. Che in pratica sono:
- sostituzione di serramenti ed infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione di classe A;
- lavori di riqualificazione globale dell’edificio, secondo i requisiti che trovi qui sul sito ENEA.
Ma possono essere “trainati” anche:
- installazione di impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori;
- installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
Chi può accedere?
Tutte le categorie di edifici citate sopra.
Quali sono i tetti di spesa?
I limiti di spesa per questi lavori da “trainare” sono per quelli dentro l’articolo 14 gli stessi dell’ecobonus ordinario.
Per gli impianti fotovoltaici il limite di spesa è di € 48.000, ossia € 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto.
> > Occhio! La tipologia 4 non è trainante, quindi questi lavori se svolti da soli (senza un lavoro trainante) non possono essere detratti dal nuovo ecobonus con modifiche.
C’è però un’eccezione alla regola. Se gli interventi trainanti non possono essere svolti perché vietati dai beni culturali e del paesaggio, allora l’ecobonus al 110% con modifiche si può applicare (anche senza lavori trainanti).
4 – Ecobonus con modifiche, stanno dentro anche le demolizioni e ricostruzioni?
In caso di demolizione e ricostruzione successiva, si può comunque accedere all’ecobonus 110%. Questo solo se il volume finale non cambia.

5 – Nuova figura, l’asseveratore – senza di lui non si fa nulla
Questa è sì – una novità introdotta con gli emendamenti ai famosi superbonus al 110% – ma era stata abbondantemente anticipata.
Anche qui la faccio semplice, vorrei comunicare sempre solo quello che serve a te che vuoi ristrutturare casa approfittando del nuovo ecobonus.
Per poter sfruttare i benefici del 110% è necessario prima scegliere tra le due opzioni: sconto in fattura o cessione del credito. Quindi comunicare la decisione telematicamente.
Di sconto in fattura e cessione del credito sul’ecobonus 110% ne ho parlato più a lungo qui.
Detto ciò, è assolutamente necessario per avere una di queste due opzioni l’asseverazione degli interventi.
Chi lo fa? L’asseveratore sarà un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra) che diventa una sorta di garante.
Infatti garantisce lui che i requisiti sono stati rispettati e che le spese sono in linea, e tutto è quindi in regola per accedere ai superbonus 110%.

6 – Confermato: cessione del credito e sconto in fattura esteso sulle altre agevolazioni
Siamo alle fine di tutte queste modifiche sull’ecobonus al 110% e sui superbonus.
Questa è una conferma (quasi) finale:
sia la cessione del credito che lo sconto in fattura si possono applicare anche per ALTRI lavori, oltre quelli di cui ti ho parlato qui sopra.
E’ confermato, cessione del credito e sconto in fattura sono applicabili su altre categorie di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione.
Ecco tutti quelli in cui è possibile cessione del credito e sconto in fattura:
- recupero del patrimonio edilizio, quindi tutte quelle ristrutturazioni che godono del bonus ristrutturazione al 50%, leggi di più qui;
- tutti gli interventi previsti dal vecchio Eco bonus al 65% e del nuovo al 110%;
- tutti i lavori che rientrano dentro il Sisma Bonus;
- le opere comprese dentro il Bonus Facciate:
- l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (se fatti da soli, altrimenti sono “trainabili”).
Quindi in sostanza gran parte delle ristrutturazioni oltre la manutenzione straordinaria possono avere questo grande vantaggio della cessione del credito o dello sconto in fattura!
Che stiamo aspettando quindi?

Ora la palla passa in mano all’Agenzia delle Entrate e ad altri ministeri. Ci vogliono per rendere fattibile tutto questo i decreti attuativi.
Stanno già girando delle bozze, ma nulla è ancora definitivo sulla parte operativa.
Naturalmente ti aggiornerò non appena sarà chiara la strada da percorrere, soprattutto per le ristrutturazioni in Piemonte (che è il nostro campo).
Inoltre ci sono altri dettagli che non ho avuto spazio di definire qui, quindi se vuoi assicurarti di non perderti nessun articolo, metti un like alla nostra pagina Facebook qui: https://www.facebook.com/ristrutturolamiacasa/
In ogni caso, è importante soprattutto con questi bonus complessi e nuovissimi questo consiglio:
affidati sempre a qualcuno che sia molto MOLTO competente in questa materia,
esperti del settore e mai improvvisati.
Alberto Vigliano
P.S. : Stai pensando di ristrutturare casa e sei in Piemonte?
Perché non provi a vedere quanto ti verrebbe a costare?